giovedì 23 febbraio 2012

AMMINISTRATIVE, A DIETA GLI ORGANI DEI PICCOLI COMUNI. E SOTTO I 1000 ABITANTI SPARISCE LA GIUNTA


Tabella riduzioni Consiglieri e Assessori

Via la giunta nei comuni sotto i 1000 abitanti. E meno assessori e consiglieri per tutti quelli fino a 10 mila. In vista delle ormai prossime consultazioni amministrative, la circolare del ministero dell’interno n. 2379 del 16 febbraio scorso ha riepilogato e chiarito i contenuti dell’art. 16, c. 17, della  manovra di Ferragosto (dl 138/2011), che ha ridotto il numero dei consiglieri e degli assessori nei piccoli comuni. Tale disposizione, espressamente esclusa dalle “milleproroghe” previste nel dl 216/2011 e nel relativo disegno di legge di conversione (si veda Italia Oggi del 27 gennaio), prevede, per i comuni fino a 1.000 abitanti, la soppressione della figura degli assessori e l’attribuzione in via esclusiva al sindaco delle competenze della giunta. In proposito, la circolare puntualizza che occorrerà, comunque, procedere alla nomina del vicesindaco, scegliendolo fra 6 consiglieri eletti. Resta ferma la possibilità (prevista, per i comuni fino a 3000 abitanti, dall’art. 2, c. 186, lett. c), della l. 191/2009, come modificata dalla l. 42/2010) di delega da parte del sindaco delle proprie funzioni a non più di 2 consiglieri.
 Sopra i 1000 abitanti le riduzioni sono differenziate a seconda della fascia demografica: fino a 3 mila, non sono ammessi più di 6 consiglieri (oltre al sindaco) e 2  assessori , fra 3 mila e 5 mila 7 consiglieri e 3 assessori, fra 5 mila e 10 mila 10 consiglieri e 4 assessori. 
 La circolare precisa che eventuali disposizioni difformi contenute negli statuti comunali devono intendersi abrogate ai sensi dell’art. 1, c. 3, del Tuel, con obbligo a carico degli enti interessati di promuovere quanto prima la procedura di revisione statutaria. 
Resta fermo, conclude la circolare, che per i comuni con più di 10.000 abitanti continua ad applicarsi, a decorrere dal 2011 e per tutti gli anni a seguire, il taglio del 20% del numero di consiglieri previsto, con efficacia dal primo rinnovo, dall’art. 1, comma 2, della l. 42/2010, che ha integrato l’art. 2, commi 183-187, della l. 191/2009.
Italiaoggi del 23/02/2012

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