ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
DEFINIZIONE TERRITORIALE
Art. 1
FINALITA’
Art. 2
L’Associazione Culturale “Sant’Onofrio Tradizioni” non ha scopo di lucro e si propone i seguenti fini:
a) riscoperta e valorizzazione delle tradizioni, usi e costumi della Comunità Santonofrese.
b) promozione e diffusione della cultura, della religione, dell’arte e dell’etica;
c) promozione di iniziative volte a rinsaldare i legami con le numerose Comunità Calabresi e Santonofresi sparse nel mondo;
d) creazione di opportunità di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, promuovendo iniziative e studi sulle varie leggi statali e regionali del settore;
e) sviluppo collaterale di attività culturali e ricreative in collaborazione, in ipotesi, anche con organismi diversi.
Art. 3
L’Associazione ha carattere apolitico.
Art. 4
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 5
L’Associazione è responsabile editoriale del Periodico mensile di Informazione e Servizio denominato “LA VOCE di Sant’Onofrio”.
“LA VOCE di Sant’Onofrio”, in linea con le finalità dell’Associazione, svolge funzioni di promozione culturale, sociale ed economica del territorio.
E’ aperta al contributo culturale di tutti i Cittadini e le Istituzioni, e si prefigge l’obiettivo di divenire luogo di valorizzazione delle comuni origini e di confronto con le Comunità Santonofresi e Calabresi nel Mondo.
TITOLO I - DEI SOCI
Art. 6
Art. 7
Chiunque si trovi nelle condizioni di cui all’art. 5 può fare pervenire domanda scritta, indirizzata al Presidente dell’Associazione. La domanda dovrà essere compilata secondo lo schema predisposto dall’Associazione e che può essere ritirato presso la segreteria dell’Associazione.
Art. 8
L’ammissione a Socio dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, entra trenta giorni dalla presentazione della domanda, con votazione segreta, a maggioranza dei 2/3 dei votanti. Dall’esito della deliberazione verrà data comunicazione al richiedente entro otto giorni successivi.
La qualità di Socio si acquista non appena il richiedente avrà versato per intero la quota di adesione nella misura stabilita.
Art. 9
I Soci si distinguono in:
a) - Soci Ordinari;
Sono coloro che entrano a far parte dell’Associazione con le modalità di cui all’art. 6 del presente Statuto;
b) Soci Onorari:
Sono coloro che si sono distinti per meriti eccezionali in armonia con le finalità dell’Associazione, e che l’Assemblea dei Soci abbia qualificato tali con atto deliberativo.
Tutti i Soci dovranno versare annualmente la tassa stabilita dal Consiglio Direttivo, ed i nuovi Soci, a domanda accolta, anche la tassa di iscrizione, pena la decadenza trascorsi tre mesi dopo tale data.
Art. 10
La qualifica di Socio si perde per dimissioni o per decadenza. Le Dimissioni dovranno pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo entro giorni 90 (novanta) dalla scadenza della tassa annuale. Il mancato rispetto di questa norma implica l’inaccettabilità delle dimissioni con conseguente obbligo da parte del Socio di adempiere a tutti gli oneri previsti per Statuto.
La decadenza è pronunciata motivatamente dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:
a) per la perdita della capacità di agire;
b) per morosità nel versamento della quota annuale, dopo due mesi dalla messa in mora;
c) per reati dolosi accertati;
d) per indegnità, per motivo inerente la moralità, la condotta del Socio in relazione allo spirito ed alle finalità dell’Associazione;
e) per inosservanza alle norme dello Statuto.
TITOLO II - IL PATRIMONIO
Art. 11
Il patrimonio dell’Associazione Culturale è costituito:
1. dalle quote versate dai Soci;
2. dalle tasse di iscrizione e dalle tasse annuali;
3. dai fondi derivanti dalla gestione dell’Associazione;
4. da un fondo di riserva;
5. da beni mobili ed immobili che potranno essere acquistati nel corso dell’esistenza dell’Associazione stessa o che a questo potranno pervenire per eventuali donazioni, contributi o lasciti.
Art. 12
Alle spese ordinarie di amministrazione dell’Associazione si provvederà esclusivamente con il ricavato delle tasse, rimanendo ogni altra sopravvenienza attiva vincolata al conseguimento delle finalità statutaria.
Art. 13
Ogni atto di amministrazione dovrà rigorosamente risultare dai libri contabili dell’Associazione
I libri dovranno preventivamente essere numerati e controfirmati, foglio per foglio, dal Presidente e dal Tesoriere.
Art. 14
Le somme incassate dall’Associazione, dovranno essere depositate su conto corrente bancario o postale intestato all’Associazione stessa.
Il Presidente o il Tesoriere sono autorizzati alle operazioni bancarie necessarie per la vita dell’Associazione.
Art. 15
Gli esercizi finanziari si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Tesoriere compilerà il Bilancio Consuntivo che dovrà essere depositato in libera visione presso la sede dell’Associazione, entro il 28 febbraio successivo, unitamente al bilancio preventivo del successivo esercizio.
I bilanci consuntivi e preventivi dovranno essere presentati, per l’approvazione, all’ Assemblea dei Soci, entro il successivo 31 marzo.
TITOLO III - GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 16
Gli organi dell’Associazione sono:
1. L’Assemblea dei Soci;
2. Il Presidente
3. Il Consiglio Direttivo;
4. I Revisori dei conti.
Art.17
L’Assemblea Generale dei Soci, organo sovrano decisionale dell’Associazione, è costituita da tutti i soci iscritti a qualunque titolo, purché in regola con i versamenti delle quote annuali.
L’Assemblea è convocata almeno due volte l’anno. Deve, entro il 31 marzo di ogni anno, discutere ad approvare il Bilancio Consuntivo e Preventivo.
Le cariche sociali saranno rinnovate dall’Assemblea Ordinaria ogni due anni.
L’Assemblea è convocata dal Presidente o su deliberazione del Consiglio Direttivo in tutti i casi eccezionali previsti dallo Statuto, per riformare lo stesso Statuto o per decidere su questioni che importino oneri finanziari straordinari.
L’Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta di almeno 2/3 dei Soci. Il Consiglio Direttivo non può rigettare tale richiesta.
La riunione dell’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto dei soci.
Art. 18
Il Presidente ed il Consiglio direttivo sono eletti dall’Assemblea, tra gli Iscritti, a scrutinio segreto.
Ogni Socio potrà esprimere sulla propria scheda una preferenza per il candidato a Presidente e fino a sei preferenze per i candidati nel Consiglio Direttivo.
L’Assemblea, per poter procedere all’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo deve essere composta di almeno i due terzi (2/3) degli Iscritti in prima convocazione, e di almeno la metà più uno degli Iscritti nelle successive convocazioni.
I candidati alla carica di Presidente e di consigliere, presenteranno le proprie candidature all’atto dell’apertura dei lavori dell’Assemblea.
Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili.
La carica di Consigliere è incompatibile con quella di Revisore dei Conti.
Il Consiglio Direttivo è investito di più ampi poteri, e così, in particolare:
1. esegue gli atti stabiliti dal bilancio preventivo, autorizzando eventuali storni e propone all’Assemblea dei Soci, spese non previste in detto bilancio;
2. cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
3. stipula atti e contratti nell’ambito delle finalità dell’Associazione;
4. delibera di primo grado sull’ammissione, il recesso e la decadenza dei Soci;
5. promuove ogni iniziativa in armonia con lo scopo sociale ed in conformità al bilancio preventivo ed ai programmi di massima approvati dall’Assemblea;
6. controlla il funzionamento dell’Associazione in tutte le sue attività;
7. adotta le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta, regolando le modalità per le votazioni.
Art. 19
Le sedute del Consiglio non saranno valide se non interverrà la metà più uno dei componenti.
Il Consiglio Direttivo è convocato anche verbalmente dal Presidente ogni volta che lo riterrà opportuno.
Lo stesso può essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.
Le votazioni avverranno per alzata di mano o, qualora uno o più Consiglieri lo richiedessero, mediante schede segrete, così come a votazione segreta avverrà l’ammissione dei nuovi Soci.
In caso di parità di voti, esclusivamente quando la votazione avviene per alzata di mano, prevale il voto del Presidente.
Art. 20
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell’associazione; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente oppure dal Consigliere più anziano.
Art. 21
Delle riunioni del Consiglio Direttivo si redigeranno, a cura del segretario, appositi verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario stesso.
I verbali saranno raccolti in apposito libro preventivamente numerato e vidimato a cura del Presidente o del segretario.
Art. 22
Dette elezioni dovranno avvenire prima della chiusura dell’ esercizio.
Art. 23
Entro otto giorni dal suo insediamento il Consiglio Direttivo eleggerà al suo interno:
· il Vice Presidente;
· il Segretario;
· il Tesoriere.
Art. 24
Il Presidente rappresenta, a tutti gli effetti, l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; in caso di sua assenza o impedimento, tale rappresentanza compete al Vice Presidente.
Art. 25
Il Segretario cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, e provvede alla conservazione di tutti gli atti e documenti dell’Associazione.
Art. 26
Il Tesoriere procede all’esazione delle quote, tasse e contributi dovuti dai Soci. Tiene la contabilità, presenta, a fine esercizio, il bilancio consuntivo ed è responsabile della conservazione dei fondi e dei libri contabili.
Art. 27
Il Consigliere che deserta le riunioni per tre volte consecutive, senza fornire a riguardo accettabili giustificazioni scritte, è considerato automaticamente, a tutti gli effetti, dimissionario.
I REVISORI DEI CONTI
Art. 28
La gestione amministrativa è controllata da un Collegio di Revisori dei Conti, composto da tre Soci, eletti a maggioranza dal Consiglio Direttivo.
I Revisori dei Conti svolgono la funzione di controllo e di revisione della contabilità in qualsiasi momento lo riterranno opportuno, previo avviso al Tesoriere e, comunque, almeno una volta all’anno e a chiusura dell’esercizio.
I Revisori dei Conti hanno diritto, in funzione puramente consultiva, di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 29
Ogni Socio potrà far frequentare i locali dell’Associazione a propri amici, sempre che tali visite non abbiano carattere di continuità.
E’ bene che in tali occasioni, gli eventuali frequentatori siano presentati al Presidente o ad un componente del Consiglio Direttivo, che ne cureranno l’iscrizione nel Registro dei Visitatori, opportunamente predisposto per tali occasioni.
Art. 30
L’Assemblea potrà destinare una parte dei fondi attivi per scopi culturali e di beneficenza.
Art. 31
Tutte le cariche previste dal presente Statuto, sono gratuite.
Art. 32
Art. 33
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’assemblea dei Soci deciderà sulla destinazione dei beni.
Art. 34
Per tutto quanto non previsto dallo statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle Leggi vigenti.
Sant’Onofrio li,
Locandine delle iniziative più importanti.